(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° suppl. n. 45 del 7 novembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15; Visto il regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R; Visto il regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7/R; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 256-34311 del 5 novembre 2013; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifica all'art. 2 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R 1. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7/R, le parole «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciassette mesi».