(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Piemonte 2° suppl. n. 45 del 7 novembre 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15; 
  Visto il regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R; 
  Visto il regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7/R; 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 256-34311  del  5
novembre 2013; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 2 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012,  n.
                                 7/R 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 8 agosto  2012,
n. 7/R, come modificato  dall'art.  1  del  regolamento  regionale  6
agosto 2013, n. 7/R, le parole «entro quindici mesi» sono  sostituite
con le seguenti «entro diciassette mesi».